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Pronuncia 45/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 21 marzo 2013 e dal Giudice di pace di Gaeta con ordinanza del 17 marzo 2014, rispettivamente iscritte al n. 174 del registro ordinanze 2013 ed al n. 166 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2013 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

Massime

Reati e pene - Accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Carente motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell'imputat[o] di partecipare coscientemente al processo». Infatti, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il remittente non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, rende carente la motivazione sul necessario requisito della rilevanza.

Reati e pene - Sospensione del procedimento per l'accertata irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata esclusione - Irragionevolezza - Assimilazione di fattispecie profondamente diverse - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. È irragionevole la protrazione indefinita nel tempo della sospensione del processo - con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato, dovuta all'effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. Posto che la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, prevedere una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l'imprescrittibilità del reato, dando luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale rispetto a coloro i quali si trovano in casi di impedimenti transitori - Per la dichiarazione di infondatezza o di inammissibilità di questioni di legittimità costituzionali sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in materia di sospensione processuale, v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 112/2007 e 33/2003. - Per la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 72 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 157/2004, 33/2003 e 298/1991. - Sulla non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 150 cod. pen. che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato, v. l'ordinanza n. 289/2011. - Sulla inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la sentenza n. 23/2013.