Articolo 646 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 91/2001Depositata il 30/03/2001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di appropriazione indebita, prevede la procedibilità d'ufficio qualora concorra alcuna delle circostanze indicate dal numero 11 dell'art. 61 cod. pen.. Infatti la scelta del modo di procedibilità dei reati rientra nella piena discrezionalità legislativa, né è irragionevole prevedere la perseguibilità d'ufficio per reati meno gravi rispetto ad altri, perseguibili a querela. - Sulla discrezionalità legislativa nella scelta del modo di perseguire i reati, si veda l'ordinanza n. 354/1999. - Sulla assenza di relazioni tra perseguibilità d'ufficio e gravità del reato, si vedano le ordinanze n. 27/1971 e n. 294/1987. M.R.
Norme citate
- codice penale-Art. 646
Parametri costituzionali
Pronuncia 354/1999Depositata il 22/07/1999
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilita' di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilita', ai fini della esclusione della procedibilita' di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilita' a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorieta' dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilita' coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita', va infatti considerato che tale irrazionalita', o arbitrarieta', non e' ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze. - Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.
Norme citate
- codice penale-Art. 646
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.