Articolo 338 - CODICE PENALE
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(Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario ((o ai suoi singoli componenti)) )
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario ((, ai singoli componenti)) o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorita' costituita in collegio ((o ai suoi singoli componenti)), per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attivita', e' punito con la reclusione da uno a sette anni.
((Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso)).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
(6) (48) (56) (96) (125) (233)
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