Articolo 712 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 207/2019Depositata il 25/07/2019
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere ancipite della formulazione del petitum - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. Il petitum dell'ordinanza di rimessione, pur se formulato in termini apparentemente alternativi, va ragionevolmente inteso come volto a censurare la mancata previsione del massimo edittale in 516 euro di ammenda, dovendo leggersi la congiunzione «ovvero» in senso esplicativo, come sinonimo di "cioè", "ossia".
Norme citate
- codice penale-Art. 712
Pronuncia 207/2019Depositata il 25/07/2019
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. La cornice edittale del reato di incauto acquisto di cui alla disposizione censurata non può essere plausibilmente posta a raffronto con quella prevista per il delitto di ricettazione, essendo quest'ultimo delitto sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Parimenti, strutturalmente inidonea a fungere nella specie da tertium comparationis risulta la cornice edittale del reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, poiché, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, esso è concepito come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell'incauto acquisto, che invece presuppone l'acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell'acquisto. Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto consente un'ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, al fine di garantirne l'individualizzazione, anche tenendo conto del valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme citate
- codice penale-Art. 712
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.