Articolo 357 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 309/1988Depositata il 17/03/1988
Il commercio del denaro, sia esso effettuato da Istituti bancari di diritto pubblico o privato, e` attivita` concorrenziale d'impresa privata e, come tale, non comportando esercizio di pubblica funzione, esclude, per i dipendenti che lo praticano, l'applicabilita` delle norme penali di cui al Capo I del titolo II cod. pen. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.). (Non fondatezza , nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357, n. 1, stesso codice, sollevata - per violazione dell'art. 3 Cost. - sul presupposto dell'applicabilita` ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico del reato di interesse privato in atti d'ufficio).
Parametri costituzionali
Pronuncia 17/1984Depositata il 07/02/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli 314, 357 e 358 cod. pen., concernenti la nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene alcun accenno alla fattispecie concreta ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale. - S. n. 127/1983; O. nn. 130/1983 e 140/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- codice penale-Art. 357
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1984Depositata il 07/02/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. (peculato - nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio), 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., sollevata sotto il profilo dell'asserita diversita' di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra gli amministratori e dipendenti delle banche pubbliche e private, trattandosi di censure sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo alla Corte scelte che competono invece alla discrezionalita' del legislatore. - S. n. 205/83, che ha ritenuto inammissibile analoga questione.
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 1
- codice penale-Art. 314
- codice penale-Art. 357
- regio decreto legge-Art. 25
- codice penale-Art. 358
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.
Norme citate
- codice penale-Art. 314
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 357
- codice penale-Art. 358
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio di legittimita' costituzionale deve contenere una motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P., nella parte in cui qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione, i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio dell'attivita' creditizia).
Norme citate
- codice penale-Art. 358
- regio decreto legge-Art. 1
- codice penale-Art. 357
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 314
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere una congrua motivazione (e non un semplice accenno) sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)
Norme citate
- codice penale-Art. 357
- legge-Art.
- regio decreto legge-Art. 25
- codice penale-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- regio decreto legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere oltre all'indicazione della fattispecie concreta una motivazione sulla rilevanza della questione nonche' sulla sua non manifesta infondatezza (per quest'ultima, in particolare, non e' sufficiente un rinvio alla motivazione contenuta in ordinanza di rinvio che sollevano identica questione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)
Norme citate
- codice penale-Art. 358
- regio decreto legge-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- codice penale-Art. 357
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1983Depositata il 01/07/1983
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, C.P., 1 e 25 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, in quanto sottopongono alla piu' grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico che svolgono funzioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di banche di diritto privato, i quali non sono assoggettati a quella disciplina. Invero, le ordinanze di rimessione, pur denunciando specifici articoli di legge, pongono in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, di conseguenza, le scelte da adottare rientrano nella discrezionalita' del legislatore.
Norme citate
- codice penale-Art. 61 N.9
- codice penale-Art. 357
- codice penale-Art. 358
- codice penale-Art. 314
- legge-Art.
- regio decreto legge-Art. 25
- regio decreto legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.