Pronuncia 205/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, cod. pen. (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio - Circostanze aggravanti) e degli artt. 1 e 25 della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), promossi con le ordinanze emesse dalla Corte di appello di Bologna il 30 gennaio 1980, dal Tribunale di Acqui Terme il 12 marzo 1980, dal Tribunale di Torino il 20 febbraio 1980, dal Tribunale di Roma il 16 aprile 1980, dal Tribunale di Ravenna il 27 giugno 1980 e il 24 aprile 1981 e dal Tribunale di Torino il 27 marzo 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 231, 310, 451, 680 e 707 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 492 e 636 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 85, 166, 215 e 325 del 1980, n. 304 del 1981 e n. 5 del 1982. Visti gli atti di costituzione di Pantellini Giorgio ed altri, del fallimento della Compagnia Italiana Petrolio e della Banca Nazionale del Lavoro; udito nella pubblica udienza del 10 marzo 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen; uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per la Banca Nazionale del Lavoro, l'avv. Giovanni Maria Flick, per Pantellini Giorgio ed altri, e l'avv. Aldo Cremonini, per il fallimento della Compagnia Italiana Petrolio.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, del codice penale, 1 e 25 della legge 7 marzo 1938, n. 141 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia") sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte d'appello di Bologna, del Tribunale di Roma, del Tribunale di Acqui Terme, del Tribunale di Torino e del Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Guglielmo Roehrssen

Data deposito: Fri Jul 01 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 205/83 A. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.

SENT. 205/83 B. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordinanza che introduce il giudizio di legittimita' costituzionale deve contenere una motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P., nella parte in cui qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione, i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio dell'attivita' creditizia).

Norme citate

SENT. 205/83 C. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI SUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere una congrua motivazione (e non un semplice accenno) sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)

Norme citate

SENT. 205/83 D. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere oltre all'indicazione della fattispecie concreta una motivazione sulla rilevanza della questione nonche' sulla sua non manifesta infondatezza (per quest'ultima, in particolare, non e' sufficiente un rinvio alla motivazione contenuta in ordinanza di rinvio che sollevano identica questione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)

Norme citate

SENT. 205/83 E. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE SI ASSUMONO VIZIATE DA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere la specifica indicazione delle disposizioni di legge che si assumono viziate da illegittimita' costituzionale, come prevede l'art. 23, lett. a), della L. 11 marzo 1953, n. 87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale "relativa al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale e dipendenti di una azienda di diritto pubblico", senza alcuna ulteriore precisazione).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

SENT. 205/83 F. - PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - COMPLESSO DELLE NORME PENALI APPLICABILI AGLI ISTITUTI DI CREDITO - NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE GLOBALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, C.P., 1 e 25 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, in quanto sottopongono alla piu' grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico che svolgono funzioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di banche di diritto privato, i quali non sono assoggettati a quella disciplina. Invero, le ordinanze di rimessione, pur denunciando specifici articoli di legge, pongono in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, di conseguenza, le scelte da adottare rientrano nella discrezionalita' del legislatore.

Norme citate