Pronuncia 17/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 del codice penale (Peculato - Nozione di pubblico ufficiale e delle persone incaricate di pubblico servizio), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1981 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, nei procedimento penale a carico di Brunetti Lorenzo ed altri, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982. Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen. Rilevato che il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione; Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale merito; Ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sent. n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130 e 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della Corta costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Relatore: Guglielmo Roehrssen

Data deposito: Tue Feb 07 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 17/84. PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - NOZIONE (AI FINI DELLA SUSSISTENZA DI PECULATO E MALVERSAZIONE) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli 314, 357 e 358 cod. pen., concernenti la nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene alcun accenno alla fattispecie concreta ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale. - S. n. 127/1983; O. nn. 130/1983 e 140/1983.