Articolo 454 - CODICE PENALE
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(Alterazione di monete)
Chiunque altera monete della qualita' indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
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