Articolo 502 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 48/1960Depositata il 30/06/1960
Vedi: Sent. 29/1960 B.
Norme citate
- codice penale-Art. 502, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 48/1960Depositata il 30/06/1960
Vedi: Ord. 24/1956 C.
Norme citate
- codice penale-Art. 502, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 40
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
- Costituzione-Art. 39
- legge-Art. 26
Pronuncia 29/1960Depositata il 04/05/1960
Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della liberta' di sciopero e il principio della liberta' sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non puo' essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di liberta' organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della liberta' di azione sindacale.
Norme citate
- codice penale-Art. 502, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 29/1960Depositata il 04/05/1960
Dal fatto che soltanto il diritto di sciopero sia espressamente garantito dalla Costituzione (art. 40), non puo' dedursi che sia compatibile con l'attuale ordinamento costituzionale la presistente norma dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, che vieta la serrata diretta a fini contrattuali. Tale norma, che si ricollega al cessato ordinamento corporativo e che fu dettata in disconoscimento del principio democratico, non puo' coesistere con l'attuale ordinamento di libera e democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, ed e' in aperto contrasto col principio della liberta' sindacale, solennemente riaffermato dagli artt. 39 e 40 della Costituzione. Non riconosciuta costituzionalmente come un diritto, ma priva, in pari tempo della qualificazione giuridico-penale attribuitale dall'ordinamento corporativo, la serrata per fini contrattuali si presenta attualmente come un atto penalmente lecito. Spetta al legislatore di valutare l'opportunita' di disciplinarla, con norme che trovino ispirazione e fondamento nel sistema attuale e che si adeguino altresi' alle concrete finalita' ed esigenze che potranno risultare da un'organica disciplina di tutta la materia sindacale.
Norme citate
- codice penale-Art. 502, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 29/1960Depositata il 04/05/1960
L'art. 502, secondo comma, del Codice penale, che vieta lo sciopero per fini contrattuali, e' in contrasto col principio della liberta' sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 della Costituzione. (Nella specie, la Corte era stata investita della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 502 Cod. pen., che vieta la serrata per fini contrattuali. Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'articolo citato).
Norme citate
- codice penale-Art. 502, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 40
- Costituzione-Art. 39
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.