Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 589 - CODICE PENALE

. (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni. ((Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 114/2021Depositata il 31/05/2021

Reati e pene - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Trattamento sanzionatorio - Circostanza attenuante per il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole - Omessa previsione, a differenza di quanto previsto in caso di omicidio stradale - Denunciata disparità di trattamento - Questione ipotetica o prematura - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per il carattere ipotetico o prematuro della questione, l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP presso il Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 589, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non prevede una diminuzione di pena analoga a quella contemplata per il reato di omicidio stradale dall'art. 589- bis , settimo comma, cod. pen. qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Il GUP rimettente, in assenza di una domanda degli imputati di definizione del giudizio con il rito abbreviato o con il c.d. patteggiamento, non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli stessi e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura. Inoltre, egli omette di prendere posizione sulla ricostruzione dei fatti con riferimento sia alla responsabilità degli imputati, sia soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della vittima, che avrebbe contribuito a causare l'evento morte, in tal modo non consentendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. L'ordinanza di rimessione infine non si confronta con il complessivo e più articolato quadro normativo di riferimento, non spiegando adeguatamente le ragioni della asserita omogeneità delle fattispecie in comparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 58 del 2009; ordinanza n. 57 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 42 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l'effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019 e n. 64 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come anche la determina l'incompleta ricostruzione della normativa di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2019, n. 102 del 2019 e n. 182 del 2018 ).

Norme citate

  • codice penale-Art. 589, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 376/1999Depositata il 28/07/1999

ORD. 376/99. REATO IN GENERE - OMICIDIO COLPOSO - FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - PUNIBILITA' ANCHE QUANDO, TRA CONDOTTA COLPOSA ED EVENTO INTERCORRE UN AMPIO LASSO DI TEMPO (NELLA SPECIE: UNDICI ANNI) - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - INSUSSISTENZA - CARATTERE DI MERO FATTO DELLA SOLLEVATA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione in quanto, premesso che la stessa, pur avendo ad oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen. concerne in realta' profili attinenti in via generale all'accertamento del rapporto di causalita' e della colpa nei casi in cui l'evento si sia verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione contestata e pertanto i prospettati profili di illegittimita' costituzionale si risolvono in problemi di fatto attinenti alla ricostruzione della fattispecie e ad eventuali fattori interruttivi del nesso causale. Mentre va ricordato che, in relazione al problema della responsabilita' penale per l'inadempimento di obblighi connessi a posizioni 'latu sensu' di garanzia nell'ambito di rapporti o organizzazioni complesse, la Corte ha piu' volte affermato che la compatibilita' delle relative fattispecie con l'art. 27, primo comma, Cost. e' assicurata dal principio della personalita' della responsabilita' penale, in forza del quale di un fatto costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e colpevolmente, sulla base del nesso di causalita' materiale tra l'azione o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilita' il connotato della personalita', desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in tema di rapporto di causalita' e di colpa. - V. S. nn. 192/1982 e 173/1976, 'ex plurimis'.

Norme citate

  • codice penale-Art. 589, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 414/1995Depositata il 27/07/1995

SENT. 414/95 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NORMA DEL CODICE PENALE CHE LO PREVEDE - INTERPRETAZIONE - NECESSITA', IN FORZA DI NORME DELLE LEGGI DEL 1975 E DEL 1993 SUL PRELIEVO DI ORGANI A FINI DI TRAPIANTO, DI CONSIDERARE LA MORTE DELLA VITTIMA GIA' AVVENUTA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DELLE FUNZIONI DELL'ENCEFALO - RITENUTA CONFIGURABILITA', IN CIO', DI UNA NON CONSENTITA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA PENALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, NONCHE' DEL DIVIETO DI SOTTOPORRE AD IDENTICA SANZIONE FATTI SOSTANZIALMENTE DIVERSI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") e' suscettibile e non gia' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono percio' la denunciata violazione del principio di legalita' delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalita' della responsabilita' penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • codice penale-Art. 589
  • legge-Art. 2, comma 2
  • legge-Art. 4

Pronuncia 273/1994Depositata il 30/06/1994

ORD. 273/94. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NORMA DEL CODICE PENALE CHE LO PREVEDE - INTERPRETAZIONE - NECESSITA', IN FORZA DI NORMA DELLA LEGGE DEL 1975 SUL PRELIEVO DI ORGANI A FINI DI TRAPIANTO, DI CONSIDERARE LA MORTE DELLA VITTIMA GIA' AVVENUTA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DELLE FUNZIONI DELL'ENCEFALO - RITENUTA CONFIGURABILITA', IN CIO', DI UNA NON CONSENTITA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA PENALE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI LEGALITA' E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, NONCHE' CON IL DIVIETO DI SOTTOPORRE AD IDENTICA SANZIONE FATTI SOSTANZIALMENTE DIVERSI - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE, ALLA STREGUA DI 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Restituzione degli atti al giudice 'a quo', perche' riesamini la rilevanza della questione, anche in ordine ad una eventuale riproposizione della stessa, alla luce della sopravvenuta normativa in tema di accertamento e certificazione di morte, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, tenuto conto, peraltro, del principio della "legge piu' favorevole" in materia penale. - Cfr. O. n. 527/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme citate

  • codice penale-Art. 589
  • legge-Art. 4

Pronuncia 7/1987Depositata il 19/01/1987

SENT. 7/87 A. RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI COMPIUTA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO - VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - POSSIBILITA' - FATTISPECIE.

La mancanza di motivazione sulla rilevanza e di compiuta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non determina inammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale allorche' dall'ordinanza di rimessione risulti l'avvenuta sottoposizione a giudizio per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata e dai dati attinenti alla fattispecie (nel caso, omicidio colposo nei confronti di congiunti) si desuma in concreto l'influenza che la risoluzione del proposto incidente avrebbe sul giudizio principale. - v. S. n. 46/1970.

Norme citate

  • codice penale-Art. 589

Pronuncia 7/1987Depositata il 19/01/1987

SENT. 7/87 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - OMESSA PREVISIONE DI PENA PIU' LIEVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In materia di configurazione di fattispecie criminose, spetta al legislatore apprezzare discrezionalmente parita' o disparita' di situazioni, con il solo limite della manifesta irragionevolezza di tale apprezzamento: irragionevolezza non ravvisabile nella mancata previsione di una pena piu' lieve per l'omicidio colposo commesso nei confronti di estranei, in quanto il bene supremo della vita umana esige, nell'interesse stesso della famiglia e pur nei confronti di comportamenti colposi, una tutela assoluta, da cui prescinda ogni considerazione circa gli eventuali rapporti di parentela tra la vittima ed il reo; ferma restando, comunque, la possibilita', per il giudice, di tener conto dell'eventuale esistenza dei rapporti suddetti, graduando opportunamente la pena entro i limiti edittali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., sotto il profilo dell'eguale trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo in danno di congiunti e in danno di estranei). - v. S. n. 171/1986.

Norme citate

  • codice penale-Art. 589

Pronuncia 7/1987Depositata il 19/01/1987

SENT. 7/87 C. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NEI CONFRONTI DEI CONGIUNTI - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La perseguibilita' di un reato a querela di parte costituisce scelta legislativa discrezionale, rispondente ad esigenze diverse ed insindacabile dalla Corte costituzionale ove non sia affetta da manifesta irrazionalita'; non irrazionalmente il legislatore ha, invece, ritenuto intangibile la procedibilita' d'ufficio per il reato di omicidio colposo, pur se commesso nei confronti di congiunti, in considerazione dell'indiscutibile preminenza del bene della vita rispetto ad interessi diversi (ivi compreso quello all'integrita' fisica) offesi da altri reati perseguibili a querela (lesioni colpose; reati patrimoniali in danno di congiunti). Tanto piu' che la necessita' dell'impulso di parte si risolverebbe, nella generalita' dei casi, in sostanziale impunita' dell'autore del reato, e che l'unita' della famiglia - alla cui protezione non puo' comunque essere sacrificato il confliggente interesse dello Stato a punire atti gravemente lesivi della civile convivenza, quali quelli che colpiscono beni di importanza primaria come la vita - risulterebbe ancor piu' gravemente compromessa dalle tensioni connesse all'alternativa di presentare o meno la querela, ed all'esito della relativa scelta.(Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589 cod.pen., in quanto prevede la perseguibilita' d'ufficio dell'omicidio colposo pur se commesso nei confronti di congiunti). - v. S.nn. 216/1974, 46/1970, 132/1985.

Norme citate

  • codice penale-Art. 589

Pronuncia 124/1974Depositata il 08/05/1974

SENT. 124/74 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 138 DEL COD. STRAD., 1 E SGG. DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, E 589, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - SOMME PAGATE A TITOLO DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - NON ASSORBIMENTO NELLA PENA COMMINATA PER L'OMICIDIO - NON SI HA REATO COMPLESSO MA CONCORSO DI REATI - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, e 589,secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena piu' grave, comminata per l'omicidio. Invero l'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589, secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Mancano tuttavia gli elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacche' la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalla violazione di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per se', autonomi reati. Conclusione emergente anche dalla formulazione originaria della norma, e oggi ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice penale.

Norme citate

  • legge-Art. 1 E SEGG.
  • codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)-Art. 138
  • codice penale-Art. 589, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 166/1973Depositata il 28/11/1973

SENT. 166/73. REATI E PENE - OMICIDIO COLPOSO - COD. PEN., ARTT. 589 E 42 - CONSENTONO CHE NELLA COLPA PROFESSIONALE IL GIUDICE ATTRIBUISCA RILEVANZA PENALE SOLTANTO A GRADI DI COLPA DI TIPO PARTICOLARE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata in relazione all'art 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 589 e 42 del cod. pen. nella parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare. Infatti, il differente trattamento giuridico riservato al professionista la cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situazione, non puo' dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabilita' penale per colpa ha in se' una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto e' operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.

Norme citate

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