Pronuncia 124/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, dell'art. 138 del codice stradale, e degli artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Melaragno Attilio, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Montepulciano in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Paolo Rossi
Data deposito: Wed May 08 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 124/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - COD. STRAD. ART. 138, E LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, ART. 5.
Norme citate
- codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)-Art. 138
- legge-Art. 5
SENT. 124/74 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 138 DEL COD. STRAD., 1 E SGG. DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, E 589, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - SOMME PAGATE A TITOLO DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - NON ASSORBIMENTO NELLA PENA COMMINATA PER L'OMICIDIO - NON SI HA REATO COMPLESSO MA CONCORSO DI REATI - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 1 E SEGG.
- codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)-Art. 138
- codice penale-Art. 589, comma 2