Pronuncia 124/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, dell'art. 138 del codice stradale, e degli artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Melaragno Attilio, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Montepulciano in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed May 08 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 124/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - COD. STRAD. ART. 138, E LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, ART. 5.

E' infondata l'eccezione di irrilevanza sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato. E' vero che le contravvenzioni ascritte all'imputato nel giudizio innanzi al tribunale di Montepulciano sono state depenalizzate e che l'art. 138 codice stradale concerne la conciliazione amministrativa di quelle sanzionate penalmente, tuttavia tale norma e' denunciata non autonomamente, ma soltanto in quanto richiamata dall'impugnato articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317; disposizione, quest'ultima, concernente il pagamento oblativo in misura ridotta delle sanzioni depenalizzate, razionalmente riferibile al giudizio pendente innanzi al giudice a quo.

Norme citate

  • codice della strada (d.P.R. 15.6.1959, n. 393)-Art. 138
  • legge-Art. 5

SENT. 124/74 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 138 DEL COD. STRAD., 1 E SGG. DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, E 589, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - SOMME PAGATE A TITOLO DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - NON ASSORBIMENTO NELLA PENA COMMINATA PER L'OMICIDIO - NON SI HA REATO COMPLESSO MA CONCORSO DI REATI - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, e 589,secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena piu' grave, comminata per l'omicidio. Invero l'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589, secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Mancano tuttavia gli elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacche' la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalla violazione di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per se', autonomi reati. Conclusione emergente anche dalla formulazione originaria della norma, e oggi ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice penale.

Norme citate

Parametri costituzionali