Pronuncia 414/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), e agli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1994 dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale, in relazione agli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), 1 e 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Thu Jul 27 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 414/95 A. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE - CRITERI E STRUMENTI - RINVIO AD ALTRE FONTI O A CONTRASSEGNI NATURALISTICI ESTERNI - COMPATIBILITA', A DETERMINATE CONDIZIONI, CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA', ANCHE QUANDO NEI SUDDETTI FONTI E CONTRASSEGNI SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI.

In base ai principi gia' affermati dalla Corte riguardo al fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune, nonche' a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali, deve ritenersi che il rinvio, anche implicito, ad altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non violi il principio di legalita' della norma penale - ancorche' si sia verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto al momento in cui la legge penale fu emanata - una volta che la reale situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece rimasto fermo lo stesso contenuto significativo dell'espressione usata per indicare gli estremi costitutivi della fattispecie ed il disvalore della figura criminosa. In tal caso, infatti, l'evolversi delle fonti di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio dell'unita' dell'ordinamento, non in via analogica. red.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 414/95 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NORMA DEL CODICE PENALE CHE LO PREVEDE - INTERPRETAZIONE - NECESSITA', IN FORZA DI NORME DELLE LEGGI DEL 1975 E DEL 1993 SUL PRELIEVO DI ORGANI A FINI DI TRAPIANTO, DI CONSIDERARE LA MORTE DELLA VITTIMA GIA' AVVENUTA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DELLE FUNZIONI DELL'ENCEFALO - RITENUTA CONFIGURABILITA', IN CIO', DI UNA NON CONSENTITA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA PENALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, NONCHE' DEL DIVIETO DI SOTTOPORRE AD IDENTICA SANZIONE FATTI SOSTANZIALMENTE DIVERSI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") e' suscettibile e non gia' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono percio' la denunciata violazione del principio di legalita' delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalita' della responsabilita' penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.

Norme citate