Pronuncia 414/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), e agli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1994 dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale, in relazione agli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), 1 e 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal g.i.p. presso la Pretura circondariale di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Thu Jul 27 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 414/95 A. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE - CRITERI E STRUMENTI - RINVIO AD ALTRE FONTI O A CONTRASSEGNI NATURALISTICI ESTERNI - COMPATIBILITA', A DETERMINATE CONDIZIONI, CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA', ANCHE QUANDO NEI SUDDETTI FONTI E CONTRASSEGNI SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI.
Parametri costituzionali
SENT. 414/95 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NORMA DEL CODICE PENALE CHE LO PREVEDE - INTERPRETAZIONE - NECESSITA', IN FORZA DI NORME DELLE LEGGI DEL 1975 E DEL 1993 SUL PRELIEVO DI ORGANI A FINI DI TRAPIANTO, DI CONSIDERARE LA MORTE DELLA VITTIMA GIA' AVVENUTA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DELLE FUNZIONI DELL'ENCEFALO - RITENUTA CONFIGURABILITA', IN CIO', DI UNA NON CONSENTITA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA PENALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, NONCHE' DEL DIVIETO DI SOTTOPORRE AD IDENTICA SANZIONE FATTI SOSTANZIALMENTE DIVERSI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice penale-Art. 589
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art. 4