Pronuncia 114/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, promosso dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento penale a carico di S. B., M. P. e M. T., con ordinanza del 24 dicembre 2019, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione di S. B., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi l'avvocato Stefano Pietrobon per S. B. e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Mon May 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Reati e pene - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Trattamento sanzionatorio - Circostanza attenuante per il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole - Omessa previsione, a differenza di quanto previsto in caso di omicidio stradale - Denunciata disparità di trattamento - Questione ipotetica o prematura - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per il carattere ipotetico o prematuro della questione, l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP presso il Tribunale di Treviso in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 589, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non prevede una diminuzione di pena analoga a quella contemplata per il reato di omicidio stradale dall'art. 589- bis , settimo comma, cod. pen. qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Il GUP rimettente, in assenza di una domanda degli imputati di definizione del giudizio con il rito abbreviato o con il c.d. patteggiamento, non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli stessi e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura. Inoltre, egli omette di prendere posizione sulla ricostruzione dei fatti con riferimento sia alla responsabilità degli imputati, sia soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della vittima, che avrebbe contribuito a causare l'evento morte, in tal modo non consentendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. L'ordinanza di rimessione infine non si confronta con il complessivo e più articolato quadro normativo di riferimento, non spiegando adeguatamente le ragioni della asserita omogeneità delle fattispecie in comparazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019 e n. 58 del 2009; ordinanza n. 57 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è irrilevante e, dunque, inammissibile se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 42 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l'effettiva rilevanza. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019 e n. 64 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come anche la determina l'incompleta ricostruzione della normativa di riferimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2019, n. 102 del 2019 e n. 182 del 2018 ).

Parametri costituzionali