Articolo 523 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 592/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa con precedente sentenza nel senso della non fondatezza in ordine agli stessi profili ora dedotti dal giudice 'a quo', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, relativamente al reato di ratto a fine di libidine, non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di eta'. - cfr. 523/1987.
Norme citate
- codice penale-Art. 523, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 523/1987Depositata il 17/12/1987
L'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 523 del cod.pen., per il ratto a fine di libidine se il fatto e` commesso a danno di donna coniugata, non sottende come bene protetto la potestas maritalis, in relazione al dovere di fedelta` nei confronti del marito - l'infedelta` postulando una volontaria violazione dei doveri coniugali non e` certo riferibile ad ipotesi di costrizione della volonta` - mentre in questa sede viene data considerazione alla famiglia e alla sua unita`, oltre alla liberta` sessuale della donna rapita. Il diverso trattamento trova dunque fondamento razionale nel particolare disvalore della violazione, e negli artt. 2 e 29 la sua giustificazione. Ne` puo` considerarsi, sotto il profilo dell'art. 27, l'omesso rilievo alla consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna coniugata del soggetto passivo, l'imputazione delle aggravanti a titolo di responsabilita` obiettiva dipendendo da altre disposizioni (artt. 59, comma primo e 42, comma terzo, cod.pen.) non censurate dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost. - dell'art. 523, comma secondo, cod.pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 523, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 523/1987Depositata il 17/12/1987
La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).
Norme citate
- codice penale-Art. 523
- codice penale-Art. 605
- codice penale-Art. 542
Parametri costituzionali
Pronuncia 205/1982Depositata il 09/12/1982
Sono inammissibili per omessa motivazione della rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale proposte nei confronti degli art. 4, n. 2, 3, n. 5, l.20 febbraio 1958 n. 75 e 523 cod.pen..
Norme citate
- codice penale-Art. 523
- legge-Art. 4 N.2
- legge-Art. 4 N.3
- legge-Art. 4 N.5
Pronuncia 28/1973Depositata il 28/03/1973
La questione di legittimita' costituzionale, quando non investe la norma richiamata nell'imputazione oggetto del giudizio, ma altra riguardante il fatto non identico a quello della cui cognizione e' investito il giudice a quo, non riveste il carattere di pregiudizialita' incidentale ed e', pertanto, inammissibile. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto di dubbia costituzionalita' l'art. 523 c.p., nel corso di un procedimento per ratto a fine di libidine commesso in danno di donna maggiorenne e coniugata in quanto detta norma non e' applicabile qualora il fatto venga commesso su di un uomo di maggiore eta', ricadendo, invece, tale ipotesi nella piu' grave disciplina dell'art. 605 c.p.)
Norme citate
- codice penale-Art. 523, comma 2
- codice penale-Art. 523, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.