Pronuncia 205/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, nn. 5 e 8, e 4, nn. 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e dell'art. 523 del Codice penale, promossi con ordinanze 8 e 20 giugno del Tribunale di Agrigento, 21 dicembre e 23 novembre 1978 del Tribunale di Caltanissetta, 25 ottobre 1979 del Tribunale di Torino, 24 aprile 1980 del Tribunale di Marsala, 7 aprile 1981 del Tribunale di Busto Arsizio e 13 agosto 1981 del Tribunale di Brindisi, iscritte rispettivamente ai nn. 364 e 365 del registro ordinanze 1977, 80 del registro ordinanze 1978, 206 del registro ordinanze 1979, 4 e 688 del registro ordinanze 1980 e 417 e 750 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 265 dell'anno 1977, 105 dell'anno 1978, 119 dell'anno 1979, 71 e 332 dell'anno 1980, 248 dell'anno 1981 e 75 dell'anno 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale "dell'art. 4, n. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75" proposte dal tribunale di Agrigento con le ordinanze 8 e 20 giugno 1977 di cui in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, nn. 5 e 8, e 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39; nonché dell'art. 523 c.p., proposte dal tribunale di Torino in relazione all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza 25 ottobre 1979 di cui in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, in relazione all'art. 3, n. 5 della stessa legge e all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi contemplate dall'art. 3 della legge n. 75 del 1958 nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno, questione sollevata dal tribunale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze 21 dicembre 1977 e 23 novembre 1978 di cui in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 in relazione all'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi contemplate dall'art. 3 della legge n. 75 del 1958 nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai tribunali di Marsala, Busto Arsizio e Brindisi con le ordinanze 24 aprile 1980, 7 aprile 1981, 13 agosto 1981 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Thu Dec 09 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 205/82 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - SPECIE: INDUZIONE E FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - RATTO DI MINORE.

Sono inammissibili per omessa motivazione della rilevanza le questioni di legittimita` costituzionale proposte nei confronti degli art. 4, n. 2, 3, n. 5, l.20 febbraio 1958 n. 75 e 523 cod.pen..

Norme citate

SENT. 205/82 B. PROSTITUZIONE - INDUZIONE - REATO COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA MAGGIORE DI 18 ANNI MA MINORE DI 21 - RADDOPPIO DI PENA RISPETTO AL REATO CONTRO IL MAGGIORE DI ANNI 21 - ACQUISTO DELLA MAGGIORE ETA' FISSATO AL DICIOTTESIMO ANNO - EQUIPARAZIONE DELLA PENA CON QUELLA PREVISTA PER IL REATO COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA INFERMA O MINORATA PSICHICAMENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.

Poiche` rientra nella discrezionalita` del legislatore distinguere nell'ambito della maggiore eta` tra situazione e situazione, anche ai fini di stabilire la capacita` psicofisica del soggetto, non e` in contrasto col principio d'eguaglianza l'art. 4 n. 2 della l. 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce l'induzione alla prostituzione di persona tra i 18 e 21 con pena doppia rispetto al fatto commesso nei confronti di persona superiore ai 21 anni e cio` nonostante che il legislatore, con l. 8 marzo 1975, n. 39, abbia fissato la maggiore eta` al compimento del diciottesimo anno e che la pena prevista sia equiparata a quella del reato commesso contro persona in stato di infermita` o di minorazione psichica.

Norme citate

  • legge-Art. 3 N.5
  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 4 N.2