Pronuncia 28/1973
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GIUSEPPE VERZI, Presidente - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Borgiani Quinto, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973. GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito: Wed Mar 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: VERZI'