Pronuncia 28/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GIUSEPPE VERZI, Presidente - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1970 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Borgiani Quinto, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal tribunale di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973. GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito: Wed Mar 28 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: VERZI'

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Massime

SENT. 28/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - IMPUGNAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA RICHIAMATA NELL'IMPUTAZIONE OGGETTO DEL GIUDIZIO E INAPPLICABILE AI FINI DELLA DECISIONE DI QUESTO - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 523, PRIMO E SECONDO COMMA (RATTO A FINI DI LIBIDINE) - INAPPLICABILITA' SE COMMESSO SU UOMO MAGGIORENNE.

La questione di legittimita' costituzionale, quando non investe la norma richiamata nell'imputazione oggetto del giudizio, ma altra riguardante il fatto non identico a quello della cui cognizione e' investito il giudice a quo, non riveste il carattere di pregiudizialita' incidentale ed e', pertanto, inammissibile. (Nella specie il Tribunale ha ritenuto di dubbia costituzionalita' l'art. 523 c.p., nel corso di un procedimento per ratto a fine di libidine commesso in danno di donna maggiorenne e coniugata in quanto detta norma non e' applicabile qualora il fatto venga commesso su di un uomo di maggiore eta', ricadendo, invece, tale ipotesi nella piu' grave disciplina dell'art. 605 c.p.)

Parametri costituzionali