Pronuncia 523/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 523, secondo comma, cod. pen (ratto a fine di libidine), 605 (sequestro di persona), 542, secondo (rectius: terzo) comma, n. 2 (procedibilità d'ufficio per reati contro la libertà sessuale), cod. pen.; promossi con ordinanze emesse il 16 giugno 1986 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Rinaldi Pasquale ed altri, iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56/prima serie speciale dell'anno 1986, e l'8 luglio 1986 al Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Polidori Ulisse ed altro, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale dell'anno 1986; Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja; Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, secondo comma, cod. pen., sollevata dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza 16 giugno 1986 (n. 671/86 reg.ord.), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 523, 605 e 542 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 8 luglio 1986 (n. 713/86 reg. ord.), in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Saja

Data deposito: Thu Dec 17 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 523/87 A. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - RATTO A FINE DI LIBIDINE - FATTO COMMESSO A DANNO DI DONNA CONIUGATA - AUMENTO DI PENA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 523 del cod.pen., per il ratto a fine di libidine se il fatto e` commesso a danno di donna coniugata, non sottende come bene protetto la potestas maritalis, in relazione al dovere di fedelta` nei confronti del marito - l'infedelta` postulando una volontaria violazione dei doveri coniugali non e` certo riferibile ad ipotesi di costrizione della volonta` - mentre in questa sede viene data considerazione alla famiglia e alla sua unita`, oltre alla liberta` sessuale della donna rapita. Il diverso trattamento trova dunque fondamento razionale nel particolare disvalore della violazione, e negli artt. 2 e 29 la sua giustificazione. Ne` puo` considerarsi, sotto il profilo dell'art. 27, l'omesso rilievo alla consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna coniugata del soggetto passivo, l'imputazione delle aggravanti a titolo di responsabilita` obiettiva dipendendo da altre disposizioni (artt. 59, comma primo e 42, comma terzo, cod.pen.) non censurate dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost. - dell'art. 523, comma secondo, cod.pen.).

SENT. 523/87 B. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - SEQUESTRO DI PERSONA CONNESSO A VIOLENZA CARNALE - FATTO COMMESSO A DANNO DI UOMO MAGGIORENNE - PENE E PROCEDIBILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).

Parametri costituzionali