Articolo 542 - CODICE PENALE

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 9 massime

Pronuncia 64/1998Depositata il 17/03/1998

SENT. 64/98. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA', PER DETTI DELITTI E PER IL DELITTO DI CORRUZIONE DI MINORENNI, A QUERELA - ESCLUSIONE, NELL'IPOTESI DI FATTO CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO, ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE DELLO STESSO PRIMA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, <<nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66>>, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimita', consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo (delitti contro la liberta' sessuale e delitto di corruzione di minorenne), quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma questo sia estinto gia' prima che l'azione penale sia esercitata, in quanto la connessione, cui si riferisce la norma impugnata e' solo quella materiale e non anche processuale e la 'ratio' dell'estensione della perseguibilita' d'ufficio puo' ravvisarsi o perche' i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale - quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l'impunita' di un diverso delitto (Cass., sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Invero, in tema di reati contro la liberta' sessuale, il reato e' perseguibile d'ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili d'ufficio in quanto la medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica la 'regula iuris' in punto di procedibilita', senza che l'eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato 'ab origine' perseguibile d'ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell'intero costrutto, essendo del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale ben puo' postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralita' onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perche' quel delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato estinto. red.: N. Oliva

Pronuncia 523/1987Depositata il 17/12/1987

SENT. 523/87 B. DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - SEQUESTRO DI PERSONA CONNESSO A VIOLENZA CARNALE - FATTO COMMESSO A DANNO DI UOMO MAGGIORENNE - PENE E PROCEDIBILITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).

Pronuncia 128/1984Depositata il 30/04/1984

ORD. 128/84. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - MANCATA PREVISIONE - ININFLUENZA DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' NEL GIUDIZIO A QUO (QUERELA GIA' PROPOSTA) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 542, primo comma, c.p. nella parte in cui prevede l'irrevocabilita' della querela nei delitti contro la liberta' sessuale anziche' la procedibilita' d'ufficio, in quanto nel caso di specie la querela e' stata gia' ritualmente proposta, e percio' nessun effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da una eventuale modificazione normativa che sostituisca al regime della querela irrevocabile quella della perseguibilita' d'ufficio del delitto ascritto dall'imputato. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perche' gia' decisa, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 216/1974 e s. nn. 75/1975 e 42/1978).

Pronuncia 42/1978Depositata il 12/04/1978

ORD. 42/78. REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 216/1974 e O. n. 75/1975.

Pronuncia 75/1975Depositata il 25/03/1975

ORD. 75/75. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ART. 542, SECONDO COMMA - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale (che, per i delitti contro la liberta' sessuale e per il reato di corruzione dei minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa e' irrevocabile) gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 1974, e riproposta senza che siano stati prospettati o sussistano motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Pronuncia 216/1974Depositata il 09/07/1974

SENT. 216/74 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ART. 542, SECONDO COMMA - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 542, secondo comma, del codice penale, il quale dispone che e' irrevocabile la querela proposta per i delitti contro la liberta' sessuale, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia perche' la fattispecie legislativa risulta oggettivamente differenziata dai casi in cui la remissione della querela e' ordinariamente ammessa, sia perche' la irrevocabilita' trova, nel caso di specie, una adeguata e logica giustificazione nel rilevante interesse pubblico alla repressione di questo tipo di reati.

Pronuncia 216/1974Depositata il 09/07/1974

SENT. 216/74 B. REATI E PENE - PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSEGUIBILITA' DI UFFICIO DEI REATI - DEROGA COSTITUITA DALLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA - FONDAMENTO - FINALITA'.

La deroga del principio generale della perseguibilita' d'ufficio dei reati risponde a differenti esigenze e a diversi criteri di politica criminale. nella maggior parte dei casi, la perseguibilita' a querela della persona offesa e' stata prevista per reati di lieve entita', in considerazione della tenuita' dell'interesse pubblico all'esercizio dell'azione penale; in altri casi, invece, come nei delitti contro la liberta' sessuale, il legislatore, nonostante la sussistenza di un rilevante interesse pubblico, ha ritenuto di lasciare al soggetto passivo, in ordine a fatti che lo toccano profondamente nella vita privata, la valutazione della opportunita' del procedimento giurisdizionale.

Pronuncia 216/1974Depositata il 09/07/1974

SENT. 216/74 C. REATI E PENE - REGOLA DELL'INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AZIONE PENALE - DEROGA A TUTELA DI RAGIONI DI RISERVATEZZA - PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DA PARTE DELLA PERSONA OFFESA - CONFERISCE AL FATTO CARATTERE DI PUBBLICITA' - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA NELLA FATTISPECIE EX ART. 542, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - GIUSTIFICAZIONE.

La ragione di riservatezza, alla cui tutela e' stata sacrificata l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva, viene meno quando, in seguito alla proposizione della querela, il fatto acquista un carattere di pubblicita' che prima non aveva. Ne' rileva la circostanza che tale pubblicita' si verifichi per gradi e con intensita' variabile, perche' cio' che conta e' il contributo alla conoscenza del fatto che la parte offesa e' costretta a fornire se non vuole rinunciare alla punizione del colpevole.

Pronuncia 27/1973Depositata il 01/03/1973

SENT. 27/73 B. REATI E PENE - CORRUZIONE DI MINORENNI - COD. PEN., ART. 542, TERZO COMMA, N. 2 - PROCEDIMENTO D'UFFICIO, INVECE CHE A QUERELA DELL'OFFESO, SE IL FATTO E' CONNESSO CON ALTRO DELITTO PERSEGUIBILE D'UFFICIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IN SEDE DI PROCEDIBILITA', TRA CITTADINI CHE COMMETTONO LO STESSO REATO - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' la disparita' di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la liberta' e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi e' piu' alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.