Pronuncia 75/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Bianchi Daniele ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974. Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, che per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di corruzione di minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa è irrevocabile; che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che questa Corte con sentenza n. 216 del 9 luglio 1974 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che nel giudizio in esame non vengono proposti né sussistono motivi che inducano a modificare la predetta decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale, proposta con ordinanza del 27 febbraio 1974 dal tribunale di Matera e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 9 luglio 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Tue Mar 25 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

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Massime

ORD. 75/75. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' SESSUALE - COD. PEN., ART. 542, SECONDO COMMA - IRREVOCABILITA' DELLA QUERELA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale (che, per i delitti contro la liberta' sessuale e per il reato di corruzione dei minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa e' irrevocabile) gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 1974, e riproposta senza che siano stati prospettati o sussistano motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Parametri costituzionali