Articolo 705 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 13/1996Depositata il 29/01/1996
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 705 cod. pen. e 13 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 cod. pen. - relativo al commercio clandestino di cose antiche - e non anche l'art. 705 dello stesso codice. La scelta legislativa di una maggiore tutela connessa all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose (nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose antiche usate e' espressione di un giudizio di valore non arbitrario, reso palese gia' dalla semplice comparazione della piu' severa sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 cod. pen. rispetto alla piu' tenue pena, solo pecuniaria, prevista invece dall'abrogato art. 706 cod. pen.. red.: A. Greco
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 13
- codice penale-Art. 705
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.