Pronuncia 13/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, promossi con ordinanze emesse il 27 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 31 gennaio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 311, 317, 318, 319 e 440 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 35, prima serie speciale dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o. 317, 318 e 440 del 1995) ed una ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995); Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o. 319 del 1995). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Giuliano Vassalli
Data deposito: Mon Jan 29 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 13/96 A. SICUREZZA PUBBLICA - COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - MODALITA' DI COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI - PRESCRIZIONI - INOSSERVANZA - DEPENALIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE ANALOGHE VIOLAZIONI COMPIUTE DAI COMMERCIANTI DI OGGETTI PREZIOSI (NUOVI) - LAMENTATA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA PRIVATA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 41 COST. - SENT. N. 121 DEL 1963 - LIMITAZIONE DELLA NOZIONE DI "COSE PREZIOSE" AGLI OGGETTI NUOVI - NON RIGOROSA LETTURA DELLA NORMA INVOCATA A 'TERTIUM COMPARATIONIS' - RAGIONEVOLEZZA DEI CONTROLLI DIRETTI A PREVENIRE I REATI CONTRO IL PATRIMONIO - INFONDATEZZA.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3
- regio decreto-Art. 17 BIS, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 13/96 B. DEPENALIZZAZIONE - COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI COSE PREZIOSE - OMESSA PREVISIONE - COMMERCIO NON AUTORIZZATO DI COSE ANTICHE USATE - INTERVENUTA DEPENALIZZAZIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 41 COST. - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE - INFONDATEZZA.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 13
- codice penale-Art. 705