Articolo 723 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 113/1972Depositata il 27/06/1972
Gli artt. 723 cod. pen. e 110 t.u. leggi di p.s. - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo e l'elencazione dei giochi vietati da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza - non contrastano con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. L'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica Amministrazione, infatti, risponde ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico ed e' legittima manifestazione della sua attivita' normativa. Ne' e' violato il principio della riserva di legge in materia penale, quando sia una legge dello Stato a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. D'altro canto, trattasi di attivita' non liberamente consentita ai singoli, ma subordinata al rilascio al gestore di un'autorizzazione, la quale, se puo' essere negata, puo' a maggior ragione essere limitata per motivi di pubblico interesse. In ogni caso spettano all'interessato le garanzie amministrative e giurisdizionali, ivi compreso il sindacato del giudice ordinario sulla conformita' del divieto all'ordinamento giuridico. Le disposizioni denunziate non violano neppure l'art. 3 Cost., in quanto l'oggetto del provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate per fattori cronologici, topografici ed ambientali, che giustificano la razionalita' della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di statuire quali giochi siano da vietare nel pubblico interesse.
Norme citate
- regio decreto-Art. 110
- codice penale-Art. 723
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.