Pronuncia 113/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Paci Cesare ed altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Enzo Capolozza
Data deposito: Tue Jun 27 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 113/72. GIOCHI - ESERCIZIO ABUSIVO DI UN GIOCO NON D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 723 E T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, ART. 110 - ELENCAZIONE DEI GIOCHI PROIBITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI APPREZZAMENTO DEI QUESTORI DELLE VARIE PROVINCIE SULLA PROIBIZIONE DEI GIOCHI - NON DETERMINA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 110
- codice penale-Art. 723