Pronuncia 113/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Paci Cesare ed altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723 del codice penale e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Tue Jun 27 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 113/72. GIOCHI - ESERCIZIO ABUSIVO DI UN GIOCO NON D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 723 E T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, ART. 110 - ELENCAZIONE DEI GIOCHI PROIBITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI APPREZZAMENTO DEI QUESTORI DELLE VARIE PROVINCIE SULLA PROIBIZIONE DEI GIOCHI - NON DETERMINA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 723 cod. pen. e 110 t.u. leggi di p.s. - concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo e l'elencazione dei giochi vietati da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza - non contrastano con il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. L'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica Amministrazione, infatti, risponde ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico ed e' legittima manifestazione della sua attivita' normativa. Ne' e' violato il principio della riserva di legge in materia penale, quando sia una legge dello Stato a indicare, con sufficiente specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. D'altro canto, trattasi di attivita' non liberamente consentita ai singoli, ma subordinata al rilascio al gestore di un'autorizzazione, la quale, se puo' essere negata, puo' a maggior ragione essere limitata per motivi di pubblico interesse. In ogni caso spettano all'interessato le garanzie amministrative e giurisdizionali, ivi compreso il sindacato del giudice ordinario sulla conformita' del divieto all'ordinamento giuridico. Le disposizioni denunziate non violano neppure l'art. 3 Cost., in quanto l'oggetto del provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate per fattori cronologici, topografici ed ambientali, che giustificano la razionalita' della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di statuire quali giochi siano da vietare nel pubblico interesse.

Norme citate