Articolo 547 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 78/1978Depositata il 20/07/1978
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.
Norme citate
- codice penale-Art. 550
- codice penale-Art. 547
Parametri costituzionali
Pronuncia 251/1975Depositata il 22/12/1975
Le sole disposizioni legislative che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo sono quelle che riguardano le materie tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 75 Cost.. Pertanto, e' senz'altro ammissibile - una volta che ne sia stata dichiarata la legittimita' ai sensi dell'art. 32 della legge 25 marzo 1970, n. 352 - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, comma secondo, 550, 551, 552, 553, 554 e 555 cod. pen., che, collocati sotto il titolo X "Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe" del libro II del codice penale, concernono un complesso di ipotesi delittuose afferenti al tema dell'aborto e delle pratiche contro la procreazione, materia quindi del tutto estranea a quelle sottratte a referendum abrogativo dall'art. 75 della Costituzione.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.