Pronuncia 78/1978

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 547 e 550 del codice penale, promossi con ordinanze 3 dicembre 1976 del tribunale di Cremona e 9 giugno 1977 del giudice istruttore del tribunale di Torino, iscritte ai nn. 140 e 372 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 113 e 279 dell'anno 1977. Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale. Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 550 del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; e dell'art. 547 dello stesso codice, con richiamo agli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione; considerato che le indicate questioni, pur proposte con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, richiedono, ai fini della decisione di questa Corte, una trattazione unitaria; che è entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in questione; che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa vigente; che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Thu Jul 20 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMADEI

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Massime

ORD. 78/78. REATO IN GENERE - ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI AGEVOLAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E ADEMPIMENTO DEI RELATIVI COMPITI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 547 e 550 cod. pen. - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31, comma primo, Cost. -, essendo entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza delle prospettate questioni, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 34/1979.