Articolo 500 - CODICE PENALE
.
(Diffusione di una malattia delle piante o degli animali)
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.