Articolo 212 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 224/1998Depositata il 19/06/1998
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 25 e 101 Cost., nei confronti dell'art, 212, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, quando il soggetto che vi e' sottoposto venga ristretto, per custodia cautelare, in carcere. Contrariamente agli assunti interpretativi da cui muove il giudice 'a quo', infatti, tra la misura di sicurezza della liberta' vigilata e la privazione della liberta' - sia essa derivata dall'esecuzione di pena detentiva o dall'applicazione di custodia cautelare in carcere - sussiste una incompatibilita' assoluta che rende impossibile, naturalisticamente ancor prima che giuridicamente, applicare tale misura (cosi' come le altre misure di sicurezza personali non detentive, quali il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcooliche, ecc.) e in particolare impedisce di dare attuazione ai contenuti tipici della liberta' vigilata descritti dall'art. 228 cod. pen.. Il che spiega perche' il legislatore abbia ritenuto superfluo disporre espressamente, nell'ipotesi 'de qua', la pretesa sospensione. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 212, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 308/1994Depositata il 15/07/1994
Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Norme citate
- codice penale-Art. 146
- codice penale-Art. 212
- codice penale-Art. 147
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1982Depositata il 25/03/1982
L'art. 212, comma primo, cod. pen. non puo' essere avulso nel sindacato di conformita' agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della liberta') il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti penitenziari prevede che "... i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi di cura... ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti". Cio' per l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si appalesa necessaria solo quando la menomazione fisica non richiede cure o accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori dall'istituto in cui il soggetto e' internato, ma altre alternative non esprime all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico dal luogo di internamento non gia' quando cure o accertamenti diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civili o in altri luoghi di cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viena attuata. Pertanto, nella specie, essendosi il giudice a quo limitato nell'ordinanza di rimessione a porre l'alternativa ("quando l'effettuazione di tali interventi non e' attuabile mello stato di detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della guarigione"), omettendo di motivare sulla necessita' della sospensione della misura di sicurezza detentiva, tenendo conto della citata disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 354/1975, gli atti vanno ad esso restituiti perche' provveda a tale adempimento.
Norme citate
- codice penale-Art. 212, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.