Pronuncia 308/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Ulargiu Ruggero, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Fri Jul 15 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 308/94. MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN CASA DI LAVORO - INTERNATO AFFETTO DA AIDS CONCLAMATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE, CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITA' DI PRESUPPOSTI TRA LE DUE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO E PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - SCELTE RIENTRANTI NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.