Articolo 522 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 60/1972Depositata il 29/03/1972
E' manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione circa la legittimita' costituzionale di una norma penale diversa da quella richiamata nell'imputazione, ed estranea al "thema decidendum", riguardando fatto diverso da quello della cui cognizione e' investito il giudice "a quo". La questione, non rivestendo nella detta ipotesi, il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale e' richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) deve dichiararsi inammissibile. (Nella specie il giudizio a quo, chiamato a giudicare su una imputazione di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, aveva sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di costituzionalita' dell'art. 522, primo comma c.p., in quanto non prevede un identico trattamento penalistico per il ratto a fine di matrimonio di persona di sesso maschile, ricadente, invece, nel piu' grave delitto del sequestro di persona).
Norme citate
- codice penale-Art. 522
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 3
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.