Pronuncia 60/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano nel procedimento penale a carico di Saggese Francesco ed altri, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970. Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Nicola Reale
Data deposito: Wed Mar 29 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 60/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA ESTRANEA AL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DELLA NECESSARIA PREGIUDIZIALITA' - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 522, PRIMO COMMA - RATTO A FINE DI MATRIMONIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Norme citate
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 3