Pronuncia 60/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano nel procedimento penale a carico di Saggese Francesco ed altri, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970. Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Nicola Reale

Data deposito: Wed Mar 29 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 60/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORMA ESTRANEA AL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DELLA NECESSARIA PREGIUDIZIALITA' - MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 522, PRIMO COMMA - RATTO A FINE DI MATRIMONIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

E' manifestamente irrilevante nel giudizio di merito la questione circa la legittimita' costituzionale di una norma penale diversa da quella richiamata nell'imputazione, ed estranea al "thema decidendum", riguardando fatto diverso da quello della cui cognizione e' investito il giudice "a quo". La questione, non rivestendo nella detta ipotesi, il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale e' richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) deve dichiararsi inammissibile. (Nella specie il giudizio a quo, chiamato a giudicare su una imputazione di tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, aveva sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la questione di costituzionalita' dell'art. 522, primo comma c.p., in quanto non prevede un identico trattamento penalistico per il ratto a fine di matrimonio di persona di sesso maschile, ricadente, invece, nel piu' grave delitto del sequestro di persona).

Parametri costituzionali