Articolo 509 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 136/1975Depositata il 11/06/1975
L'art. 509, primo comma, del codice penale, sanziona l'inosservanza da parte del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico gia' dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia "erga omnes"), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Trattandosi dunque di norme penali diverse non e' possibile istituire un puntuale raffronto, ne' scorgere una disparita' di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalita' dell'art. 509 del codice penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 509, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 55/1957Depositata il 17/04/1957
Oggetto della tutela penale nella norma dell'art. 509, primo comma del codice penale che commina la sanzione della multa per il datore di lavoro o per il lavoratore, il quale non osservi gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, non e' l'ordinamento corporativo, nel suo sistema ideologico ormai superato, ma l'interesse collettivo all'attuazione dei contratti stipulati, per tutti gli appartenenti ad una categoria di lavoratori e datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano. La disposizione dell'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, che sancisce la sopravvivenza dei contratti collettivi formati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo, porta come effetto la soppravvivenza della norma penale diretta a garantire l'osservanza di quei contratti. Tale norma non e' incompatibile coi nuovi principi di organizzazione e liberta' sindacale instaurati dalla Costituzione, che' anzi l'art. 39 della stessa Costituzione prevede la stipulazione di contratti collettivi efficaci erga omnes per comporre i conflitti di interessi fra imprenditori e prestatori d'opera. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 509, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35, 40 e 41 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 509, comma 1
Pronuncia 55/1957Depositata il 17/04/1957
L'art. 509, primo comma, del codice penale non e' applicabile ai contratti collettivi post-corporativi, cosidetti di diritto privato, per i quali, fino all'attuazione della riforma sindacale, manca ogni possibilita' di efficacia assimilabile a quella normativa e, di conseguenza, ogni ragione della speciale tutela penale.
Norme citate
- codice penale-Art. 509, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 55/1957Depositata il 17/04/1957
Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale, promosso in via incidentale, puo' essere solo l'esame della questione proposta nell'ordinanza del giudice a quo. Ogni domanda estranea alla questione, comunque proposta non puo' essere esaminata dalla Corte costituzionale. (Nella specie, era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione sollevata da tal Marilungo Nazzareno nel procedimento penale a suo carico che aveva chiesto, in via subordinata, l'esclusione della mezzadria dall'ambito della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro).
Norme citate
- codice penale-Art. 509, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 23
- Costituzione-Art. 134
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.