Pronuncia 55/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, primo comma, del Codice penale, promosso con l'ordinanza 27 giugno 1956 del Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Marilungo Nazareno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 299 del Registro ordinanze 1956. Udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini; udito il difensore del Marilungo avv. Mirella Del Bello.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la Questione sollevata con l'ordinanza 27 giugno 1956 del Pretore di Fermo, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 509, primo comma, Cod. pen. in riferimento all'art. 39 della Costituzione. Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Relatore: Ernesto Battaglini

Data deposito: Wed Apr 17 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 55/57 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTI COLLETTIVI ANTERIORI ALLA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - INOSSERVANZA - SANZIONI PENALI - ART. 509, PRIMO COMMA, COD. PEN. - NON CONTRASTA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELLA LIBERTA' DI LAVORO, DI INIZIATIVA ECONOMICA E DI SCIOPERO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Oggetto della tutela penale nella norma dell'art. 509, primo comma del codice penale che commina la sanzione della multa per il datore di lavoro o per il lavoratore, il quale non osservi gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, non e' l'ordinamento corporativo, nel suo sistema ideologico ormai superato, ma l'interesse collettivo all'attuazione dei contratti stipulati, per tutti gli appartenenti ad una categoria di lavoratori e datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano. La disposizione dell'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, che sancisce la sopravvivenza dei contratti collettivi formati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo, porta come effetto la soppravvivenza della norma penale diretta a garantire l'osservanza di quei contratti. Tale norma non e' incompatibile coi nuovi principi di organizzazione e liberta' sindacale instaurati dalla Costituzione, che' anzi l'art. 39 della stessa Costituzione prevede la stipulazione di contratti collettivi efficaci erga omnes per comporre i conflitti di interessi fra imprenditori e prestatori d'opera. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 509, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35, 40 e 41 della Costituzione.

SENT. 55/57 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI POSTERIORI ALLA SOPPRESSIONE DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO - SANZIONI PENALI - ART. 509, PRIMO COMMA, COD. PEN. - INAPPLICABILITA'.

L'art. 509, primo comma, del codice penale non e' applicabile ai contratti collettivi post-corporativi, cosidetti di diritto privato, per i quali, fino all'attuazione della riforma sindacale, manca ogni possibilita' di efficacia assimilabile a quella normativa e, di conseguenza, ogni ragione della speciale tutela penale.

Parametri costituzionali

SENT. 55/57 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPOSTA NELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DOMANDA NON PERTINENTE ALLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale, promosso in via incidentale, puo' essere solo l'esame della questione proposta nell'ordinanza del giudice a quo. Ogni domanda estranea alla questione, comunque proposta non puo' essere esaminata dalla Corte costituzionale. (Nella specie, era stata rimessa alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509, primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione sollevata da tal Marilungo Nazzareno nel procedimento penale a suo carico che aveva chiesto, in via subordinata, l'esclusione della mezzadria dall'ambito della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro).

Parametri costituzionali