Pronuncia 136/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1973 dal pretore di Carini nel procedimento penale a carico di Puleo Caterina, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973. Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale, sollevata dal pretore di Carini con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Wed Jun 11 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 136/75. REATI E PENE - COD. PEN., ART. 509 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI AI DATORI DI LAVORO DAI CONTRATTI COLLETTIVI CORPORATIVI - SANZIONE - DIVERSITA' RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI CONTRATTI POST-CORPORATIVI - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 509, primo comma, del codice penale, sanziona l'inosservanza da parte del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico gia' dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia "erga omnes"), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Trattandosi dunque di norme penali diverse non e' possibile istituire un puntuale raffronto, ne' scorgere una disparita' di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalita' dell'art. 509 del codice penale.

Norme citate

Parametri costituzionali