Articolo 337 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 179/1997Depositata il 13/06/1997
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 425 del 1996, successiva al provvedimento di rimessione. - V., pure, S. n. 341/1994, richiamata dal giudice 'a quo'. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 337
Parametri costituzionali
Pronuncia 425/1996Depositata il 27/12/1996
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, prevede la pena minima di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice rimettente, infatti, nel far richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 314 del 1994, riguardo all'oltraggio, nel reato di resistenza (come la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di ribadire anche di recente) non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignita' e liberta' privata, bensi' il diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicche' il maggior livello della sanzione minima non e' rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggiore offesa arrecata, appunto, alla pubblica amministrazione. - V. S. n. 314/1995, nonche' Cass., Sez. VI, 19 settembre 1996, n. 1178. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice penale-Art. 337
Parametri costituzionali
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