Articolo 96 - CODICE PENALE
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(Sordomutismo)
Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita', la capacita' d'intendere o di volere.
Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.
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