Articolo 270-bis - CODICE PENALE
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(Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
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⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Strage di Bologna1980
Attentato alla stazione (85 morti), attribuito a terroristi di estrema destra.
Brigate Rosse1970-1988
Diversi processi contro l'organizzazione terroristica di estrema sinistra, responsabile di numerosi attentati e omicidi.
Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR)1977-1981
Processi contro il gruppo terroristico neofascista, autore di decine di omicidi e della strage di Bologna.
Nuove Brigate Rosse2003
Processi contro la riorganizzazione del gruppo terroristico, responsabili degli omicidi D'Antona e Biagi.
Federazione Anarchica Informale (FAI/FRI)2003
Inchieste e processi contro il network anarchico-insurrezionalista per numerosi attentati.
Questi casi sono stati selezionati per la loro rilevanza storica e giuridica rispetto all'articolo.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.