Indice1233-bis456789101112131415161718192020-bis21222324252627282930313232-bis32-ter32-quater32-quinquies333435353637383940414243444546474849505152535455565757-bis5858-bis59606161-bis6262-bis6364656667686969-bis707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131131-bis132133133-bis133-ter134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161-bis162162-bis162-ter163164165166167168168-bis168-ter168-quater169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211211-bis212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240240-bis241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270270-bis270-bis270-ter270-quater270-quater270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-quinquies270-sexies270-septies271272273274275276277278279280280-bis280-ter281282283284285286287288289289-bis289-ter290290-bis291292292-bis293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314314-bis315316316-bis316-ter317317-bis318319319-bis319-ter319-quater320321322322-bis322-ter322-ter322-quater323323-bis323-ter324325326327328329330331332333334335335-bis336337337-bis338339339-bis340341341-bis342343343-bis344345346346-bis347348349350351352353353-bis354355356357358359360361362363364365366367368369370371371-bis371-ter372373374374-bis375376377377-bis378379379-bis380381382383383-bis384384-bis384-ter385386387387-bis388388-bis388-ter389390391391-bis391-ter392393393-bis394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414414-bis415415-bis416416-bis416-bis416-ter417418419420421421-bis422423423-bis423-ter423-quater424425426427428429430431432433433-bis434434-bis435436437438439440441442443444445446447448449450451452452-bis452-ter452-quater452-quinquies452-sexies452-septies452-octies452-novies452-decies452-undecies452-duodecies452-terdecies452-quaterdecies453454455456457458459460461462463464465466466-bis467468469470471472473474474-bis474-ter474-quater475476477478479480481482483484485486487488489490491491-bis492493493-bis493-ter493-quater494495495-bis495-ter496497497-bis497-ter498499500501501-bis502503504505506507508509510511512512-bis513513-bis514515516517517-bis517-ter517-quater517-quinquies518518-bis518-ter518-quater518-quinquies518-sexies518-septies518-octies518-novies518-decies518-undecies518-duodecies518-terdecies518-quaterdecies518-quinquiesdecies518-sexiesdecies518-septiesdecies518-duodevicies518-undevicies519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544544-bis544-ter544-quater544-quinquies544-sexies545546547548549550551552553554555556557558558-bis559560561562563564565566567568569570570-bis570-ter571572573574574-bis574-ter575576577578579580581582583583-bis583-ter583-quater583-quinquies584585586586-bis587588589589-bis589-ter590590-bis590-ter590-quater590-quinquies590-sexies591592593593-bis593-ter594595596596-bis597598599600600-bis600-ter600-quater600-quater600-quinquies600-sexies600-septies600-septies600-septies600-octies601601-bis602602-bis602-ter602-quater603603-bis603-bis603-bis603-ter604604-bis604-ter605606607608609609-bis609-ter609-quater609-quinquies609-sexies609-septies609-octies609-nonies609-decies609-undecies609-duodecies610611612612-bis612-ter613613-bis613-ter614615615-bis615-ter615-quater615-quinquies616617617-bis617-ter617-quater617-quinquies617-sexies617-septies618619620621622623623-bis623-ter623-quater624624-bis625625-bis626627628629630631632633633-bis634634-bis635635-bis635-ter635-quater635-quater635-quinquies636637638639639-bis639-ter640640-bis640-ter640-quater640-quinquies641642643644644-bis644-ter645646647648648-bis648-ter648-ter648-quater649649-bis650651652653654655656657658659660661662663663-bis664665666667668669669-bis670671672673674675676677678678-bis679679-bis680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707707-bis708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727727-bis728729730731732733733-bis734734-bis

Articolo 371 - CODICE PENALE

. (Falso giuramento della parte) Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 7 massime

Pronuncia 244/2002Depositata il 14/06/2002

Reati e pene - Causa di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - Dichiarazioni non veritiere rese da imputati alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa - Inapplicabilità della ritrattazione, come causa di non punibilità - Prospettata, irragionevole, difformità di disciplina, rispetto alle informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega - Questione già oggetto di esame - Carenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o reticenti. Infatti - posto che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, sicché deve riconoscersi in materia un'ampia discrezionalità del legislatore - la sentenza n. 424 del 2000, pronunciandosi su questione analoga, ha già escluso irrazionali contraddizioni tra la disciplina censurata e la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che agisca su delega di questi, per le quali, invece, la causa di non punibilità, in caso di ritrattazione, è prevista. - V. citata sentenza n. 101/1999 con la quale è stata estesa la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del p.m.

Parametri costituzionali

Pronuncia 22/2001Depositata il 23/01/2001

Processo penale - Favoreggiamento personale - Procedimento a carico di persona imputata del reato per aver reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero - Mancata previsione della sospensione del procedimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla diversa previsione nel caso di false informazioni fornite al pubblico ministero - Non comparibilita' dei due reati presi a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.

Pronuncia 300/1997Depositata il 30/07/1997

ORD. 300/97. REATO IN GENERE - REATO DI FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO - PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NEL CORSO DEL QUALE SONO STATE ASSUNTE LE INFORMAZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IMMEDIATA PROCEDIBILITA' PREVISTA PER REATI ANALOGHI (ART. 378 COD. PEN.) - LESIONE DEI PRINCIPI DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE AL RIFIUTO DI MISURA CAUTELARE RICHIESTA DAL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371-bis, comma 2, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 Cost., in quanto, avendo ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', difetta di pregiudizialita' e di rilevanza. (Nella specie, il giudice 'a quo' censura la norma impugnata nella parte in cui non consente di procedere immediatamente nei confronti della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero, dopo aver respinto la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare a carico dell'indagato per il reato 'de quo'). red.: F. Mangano

Pronuncia 46/1996Depositata il 23/02/1996

ORD. 46/96 A. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INAPPLICABILITA' PER ESPRESSO DIVIETO AL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA - LEGISLAZIONE SUCCESSIVA IN MATERIA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma primo, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 cod. pen. nella sua originaria formulazione, in quanto sono assunti come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio (falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero). - S. nn. 249/1993, 254/1994. red.: S. Di Palma

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 490/1995Depositata il 20/11/1995

SENT. 490/95. REATO IN GENERE - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - GIURAMENTO DECISORIO DEFERITO DALLA PARTE IN GIUDIZIO CIVILE - RITRATTAZIONE PRIMA DELLA SENTENZA DEFINITIVA - CAUSA DI NON PUNIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI GIURAMENTO DEFERITO D'UFFICIO - ABROGAZIONE DELL'ART. 371, SECONDO COMMA, COD. PEN. AD OPERA DELL'ART. 2738 COD. CIV. - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio - in quanto la norma censurata deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto dell'art. 2738 cod. civ.. red.: G. Leo

Norme citate

  • codice penale-Art. 371, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 327/1983Depositata il 28/11/1983

SENT. 327/83. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE DELLA PARTE CIVILE SULLA RICHIESTA DELL'IMPUTATO DIRETTA AD OTTENERE L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST.- INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON ESSENDO PER IL REATO CONTESTATO NEL PROCESSO A QUO APPLICABILE UNA SANZIONE SOSTITUTIVA.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato. La norma impugnata non risulta, infatti, applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato contestato all'imputato (falso giuramento della parte: art. 371 c.p.) rientra fra quelli nei cui riguardi l'art. 60, comma primo, legge n. 689 del 1981 dichiara espressamente che non si applicano le sanzioni sostitutive.

Norme citate

  • codice penale-Art. 371
  • legge-Art. 77
  • legge-Art. 60, comma 1

Pronuncia 7/1972Depositata il 19/01/1972

SENT. 7/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMA E NON A PREVISIONI, IPOTESI O CONGETTURE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 371 - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - NON VIENE IN APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.

Norme citate

  • codice penale-Art. 371

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.