Articolo 371 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 244/2002Depositata il 14/06/2002
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o reticenti. Infatti - posto che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, sicché deve riconoscersi in materia un'ampia discrezionalità del legislatore - la sentenza n. 424 del 2000, pronunciandosi su questione analoga, ha già escluso irrazionali contraddizioni tra la disciplina censurata e la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che agisca su delega di questi, per le quali, invece, la causa di non punibilità, in caso di ritrattazione, è prevista. - V. citata sentenza n. 101/1999 con la quale è stata estesa la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del p.m.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 22/2001Depositata il 23/01/2001
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 300/1997Depositata il 30/07/1997
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371-bis, comma 2, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 Cost., in quanto, avendo ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', difetta di pregiudizialita' e di rilevanza. (Nella specie, il giudice 'a quo' censura la norma impugnata nella parte in cui non consente di procedere immediatamente nei confronti della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero, dopo aver respinto la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare a carico dell'indagato per il reato 'de quo'). red.: F. Mangano
Norme citate
Pronuncia 46/1996Depositata il 23/02/1996
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma primo, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima legge al reato di cui all'art. 372 cod. pen. nella sua originaria formulazione, in quanto sono assunti come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano sanzionatorio (falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero). - S. nn. 249/1993, 254/1994. red.: S. Di Palma
Norme citate
- legge-Art. 60, comma 1
- decreto-legge-Art. 11, comma 2
- codice penale-Art. 371 BIS
- legge-Art.
- codice penale-Art. 372
- decreto-legge-Art. 11, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 490/1995Depositata il 20/11/1995
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio - in quanto la norma censurata deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto dell'art. 2738 cod. civ.. red.: G. Leo
Norme citate
- codice penale-Art. 371, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 327/1983Depositata il 28/11/1983
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato. La norma impugnata non risulta, infatti, applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato contestato all'imputato (falso giuramento della parte: art. 371 c.p.) rientra fra quelli nei cui riguardi l'art. 60, comma primo, legge n. 689 del 1981 dichiara espressamente che non si applicano le sanzioni sostitutive.
Norme citate
- codice penale-Art. 371
- legge-Art. 77
- legge-Art. 60, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1972Depositata il 19/01/1972
Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.
Norme citate
- codice penale-Art. 371
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.