Pronuncia 7/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 26 novembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Pasquale Angelo, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970; 2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Arobba Luigi, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Wed Jan 19 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 7/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA NORMA E NON A PREVISIONI, IPOTESI O CONGETTURE - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 371 - FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE - NON VIENE IN APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Il controllo incidentale della legittimita' costituzionale di una norma giuridica e' ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioe' della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non puo' fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.

Parametri costituzionali