Pronuncia 327/1983
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Pretore di Perugia nel procedimento penale a carico di Fabbroni Alberta, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella pubblica udienza del 16 settembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso; udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Giovanni Conso
Data deposito: Mon Nov 28 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA
Massime
SENT. 327/83. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE DELLA PARTE CIVILE SULLA RICHIESTA DELL'IMPUTATO DIRETTA AD OTTENERE L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST.- INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON ESSENDO PER IL REATO CONTESTATO NEL PROCESSO A QUO APPLICABILE UNA SANZIONE SOSTITUTIVA.
Norme citate
- codice penale-Art. 371
- legge-Art. 77
- legge-Art. 60, comma 1