Pronuncia 327/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal Pretore di Perugia nel procedimento penale a carico di Fabbroni Alberta, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella pubblica udienza del 16 settembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso; udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Mon Nov 28 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 327/83. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE DELLA PARTE CIVILE SULLA RICHIESTA DELL'IMPUTATO DIRETTA AD OTTENERE L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE SOSTITUTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST.- INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON ESSENDO PER IL REATO CONTESTATO NEL PROCESSO A QUO APPLICABILE UNA SANZIONE SOSTITUTIVA.

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il parere della parte civile sull'istanza dell'imputato diretta ad ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva e la conseguente declaratoria di estinzione del reato. La norma impugnata non risulta, infatti, applicabile nel procedimento a quo in quanto il reato contestato all'imputato (falso giuramento della parte: art. 371 c.p.) rientra fra quelli nei cui riguardi l'art. 60, comma primo, legge n. 689 del 1981 dichiara espressamente che non si applicano le sanzioni sostitutive.

Norme citate