Articolo 656 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 210/1976Depositata il 03/08/1976
Non sono fondati i due profili che il Pretore di San Giovanni Valdarno prospetta per giustificare la riproposizione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 cod. pen. con riferimento all'art. 21 della Costituzione, che questa Corte ha dichiarato non fondata con la sentenza n. 199 del 1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Parametri costituzionali
Pronuncia 210/1976Depositata il 03/08/1976
Non spetta a questa Corte controllare se i giudici di merito abbiano interpretato l'art. 656 cod. pen. in conformita' alla sentenza n. 199 del 1972.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Parametri costituzionali
Pronuncia 199/1972Depositata il 29/12/1972
La sentenza n. 19 del 1962 ha rigettato le censure di illegittimita' costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che e' da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, cosi' da non corrispondere alla realta' effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorche', in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Parametri costituzionali
Pronuncia 80/1962Depositata il 07/07/1962
(Nella specie la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del Codice penale, in relazione all'art. 21 della Costituzione, era gia' stata decisa con sentenza n. 19 del 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre ivi richiamate.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Parametri costituzionali
Pronuncia 19/1962Depositata il 16/03/1962
Per notizie tendenziose, la cui diffusione e pubblicazione e' punita dall'art. 656 Codice penale, quando siano idonee a turbare l'ordine pubblico, bisogna intendere quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia (non importa se intenzionalmente o meno) in modo tale, che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realta'. E cio' sia pel fatto che gli accadimenti vengano esposti in modo da determinare confusione tra notizia e commento; sia per altri simili modi. Non comprende, invece, la fattispecie in esame, il caso di chi divulga interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati e persino tendenziosi, relativi a cose vere; ma semplicemente il caso di chi divulga notizie, falsandole attraverso la maniera di riferirle, e cioe' in un modo che non rappresentano il vero.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Pronuncia 19/1962Depositata il 16/03/1962
Poiche' anche la liberta' di manifestazione del pensiero - come altri diritti costituzionalmente garantiti - incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico, il cui mantenimento e' finalita' immanente nel sistema costituzionale, e' da escludere che il precetto dell'art. 656 Codice penale, in alcuna delle sue parti, contrasti con l'art. 21 della Costituzione.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Parametri costituzionali
Pronuncia 19/1962Depositata il 16/03/1962
Ne' la liberta' di associazione in generale, ne' quella di associazione in partiti politici in particolare, valgono a far considerare coperta dalla garanzia costituzionale quella possibilita' di divulgazione di notizie alterate, atte a turbare l'ordine pubblico, che l'art. 656 Codice penale punisce e che l'art. 21 della Costituzione non protegge.
Norme citate
- codice penale-Art. 656
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.