Pronuncia 210/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale e degli artt. 298, primo comma, e 399, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di San Giovanni Valdarno, nel procedimento penale a carico di Brunetti Pierino ed altri, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice relatore Michele Rossano.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 298, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 399, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 97 e 112 della Costituzione; e l'art. 656 del codice penale in riferimento allo art. 21 della Costituzione, anche esse sollevate con l'ordinanza sopra indicata. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Michele Rossano
Data deposito: Tue Aug 03 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 210/76 A. PROCESSO PENALE - VIGILANZA DEL PROCURATORE GENERALE SULL'ISTRUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 298, PRIMO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, PRIMO COMMA, 24, SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DAL PRETORE RIGUARDO A NORME ATTINENTI AI RAPPORTI TRA PROCURATORE GENERALE E GIUDICE ISTRUTTORE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 298, comma 1
Parametri costituzionali
SENT. 210/76 B. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATE DAL PRETORE - COD. PROC. PEN., ART. 399, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 24 E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 374
- codice di procedura penale 1930-Art. 399, comma 2