Pronuncia 19/1962

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del Cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1960 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Cappelloni Guido, Luzi Marcello e Amadio Giovanni, iscritta al n. 30 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale dello art. 656 del Cod. pen., in riferimento agli artt. 21, 18 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA- MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Relatore: Aldo Sandulli

Data deposito: Fri Mar 16 1962 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAPPI

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Massime

SENT. 19/62 A. SICUREZZA PUBBLICA - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE TENDENZIOSE - NOZIONE.

Per notizie tendenziose, la cui diffusione e pubblicazione e' punita dall'art. 656 Codice penale, quando siano idonee a turbare l'ordine pubblico, bisogna intendere quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia (non importa se intenzionalmente o meno) in modo tale, che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realta'. E cio' sia pel fatto che gli accadimenti vengano esposti in modo da determinare confusione tra notizia e commento; sia per altri simili modi. Non comprende, invece, la fattispecie in esame, il caso di chi divulga interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati e persino tendenziosi, relativi a cose vere; ma semplicemente il caso di chi divulga notizie, falsandole attraverso la maniera di riferirle, e cioe' in un modo che non rappresentano il vero.

SENT. 19/62 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA.

Poiche' anche la liberta' di manifestazione del pensiero - come altri diritti costituzionalmente garantiti - incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico, il cui mantenimento e' finalita' immanente nel sistema costituzionale, e' da escludere che il precetto dell'art. 656 Codice penale, in alcuna delle sue parti, contrasti con l'art. 21 della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 19/62 C. SICUREZZA PUBBLICA - ORDINE PUBBLICO - CONCETTO.

Nel regime consacrato dalla Costituzione vigente e basato sull'appartenenza della sovranita' al Popolo, sull'uguaglianza dei cittadini e sull'impero della legge, l'ordine pubblico - la cui esigenza, per quanto altrimenti esplicato rispetto agli ordinamenti autoritari, non e' affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari - va identificato in un sistema giuridico nel quale gli obiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono essere realizzati, se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, onde non e' consentito pretendere di introdurvi modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Conforme: 2/1956.

SENT. 19/62 D. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE TENDENZIOSE - PRETESO CONTRASTO CON LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE IN GENERALE E CON QUELLA DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE.

Ne' la liberta' di associazione in generale, ne' quella di associazione in partiti politici in particolare, valgono a far considerare coperta dalla garanzia costituzionale quella possibilita' di divulgazione di notizie alterate, atte a turbare l'ordine pubblico, che l'art. 656 Codice penale punisce e che l'art. 21 della Costituzione non protegge.