Pronuncia 199/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale; dell'art. 112 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); degli art. 1, primo e terzo comma, e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Adamo Attilio, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970; 2) ordinanza emessa il 9 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Cioni Graziano, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970; 3) ordinanza emessa il 16 settembre 1970 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Moisio Francesco, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Palestrini Stefano e Porreca Giorgio, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970; 5) ordinanze emesse il 25 e l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati nei procedimenti penali a carico di Simboli Renato e di Baiocco Marcello, iscritte ai nn. 194 e 195 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971; 6) ordinanze emesse l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati nei procedimenti penali a carico di Piergiacomi Lino e di Ombrelli Giuseppe, iscritte ai nn. 231 e 232 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971; 7) ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Ronciglione nel procedimento penale a carico di Patricelli Elena ed altri, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972; 8) ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Spaccini Giovanni ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972. Visto l'atto di costituzione di Palestrini Stefano; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di Firenze e del tribunale di Venezia, indicate in epigrafe; dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di Ronciglione e del giudice istruttore del tribunale di Perugia, indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Fri Dec 29 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 199/72 A. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - NOTIZIE FALSE, ESAGERATE O TENDENZIOSE - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE - COD. PEN., ART. 656 - NON CONTRASTA CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - CONFERMA DI PRECEDENTE SENTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COSTITUZIONE - DIRITTI GARANTITI - LIMITE COSTITUITO DA ALTRI BENI TUTELATI - BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO - LIMITANO LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

La sentenza n. 19 del 1962 ha rigettato le censure di illegittimita' costituzionale sollevate in ordine all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche il mantenimento dell'ordine pubblico, che e' da intendere come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o alterate, cosi' da non corrispondere alla realta' effettuale, deve ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole proteggere, allorche', in considerazione del contenuto delle medesime o delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa, risultino idonee a determinare un turbamento consistente nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia dell'ordine stesso. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 199/72 B. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 112 - DIVIETO DI PUBBLICAZIONI CONTRARIE AGLI ORDINAMENTI DELLO STATO O AL PRESTIGIO DELLE AUTORITA' E LESIVE DEL SENTIMENTO NAZIONALE - VIOLA LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa ad divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorita' e lesive del sentimento nazionale.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 112

Parametri costituzionali

SENT. 199/72 C. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ARTT. 1 E 8 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21, 42, 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - NON OSTACOLA LA DIFFUSIONE DEL PENSIERO, NE' DA' LUOGO AD UNA FORMA DI SEQUESTRO - QUESTIONE SIMILE AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA IN RELAZIONE ALL'ART. 21 - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna e' sostituita dal previo avviso all'autorita' di pubblica sicurezza. E' ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorita' stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21. Infatti non puo' ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate dall'art. 7), e tanto meno essa puo' venirsi ad equiparare al sequestro, poiche' tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilita' dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo.

Norme citate

  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 199/72 D. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ARTT. 1 E 8 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI - NON DA' LUOGO AD ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - ESIGUITA' ECONOMICA DELLA PRESTAZIONE IMPOSTA - TUTELA GIURISDIZIONALE NEL CASO CONTRARIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

L'obbligo di consegna degli stampati, di cui agli artt. 1 e 8 legge 2 febbraio 1939, n. 374, non costituisce un'espropriazione senz'indennizzo, data l'esiguita' economica della prestazione imposta e la correlata possibilita' di esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali dalla stessa legge previsti, in caso di richiesta di pubblicazioni di costo elevato di per se' esenti dall'obbligo di consegna.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 8

Parametri costituzionali

SENT. 199/72 E. STAMPA - STAMPATI E PUBBLICAZIONI - LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 374, ARTT. 1 E 8 - CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' da negare che l'obbligo di consegna di copie di stampati previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, possa incidere sulla capacita' contributiva.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 8

Parametri costituzionali

SENT. 199/72 F. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONTENUTO - FACOLTA' DI CRITICA DELLE ISTITUZIONI VIGENTI - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 112.

La semplice e generica contrarieta' agli ordinamenti costituiti non puo' essere titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico, che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee, l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facolta' di critica le manifestazioni suscettibili di offendere il prestigio delle pubbliche autorita', fino a quando non varchino la soglia, oltre la quale ricadono nel vilipendio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, perche' in contrasto con l'art. 21 Cost., l'art. 112 T.U. delle leggi di p.s..

Norme citate

  • regio decreto-Art. 112

Parametri costituzionali