Articolo 261 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 295/2002Depositata il 28/06/2002
La norma che punisce chiunque rivela od ottiene "notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione" (c.d. notizie riservate) non lede i principî di tassatività della legge penale e di legalità della pena, in quanto, secondo una possibile lettura del complessivo quadro normativo nella materia del segreto, anche per la categoria delle notizie riservate - omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato - è possibile fare riferimento alla legge n. 801 del 1977, al fine di rinvenire una sufficiente specificazione dei presupposti, del carattere, del contenuto e dei limiti dell'atto di natura amministrativa che impone il divieto assistito da sanzione penale, tale da permettere un efficace controllo incidentale di legittimità dell'atto medesimo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Resta comunque auspicabile una revisione complessiva della "materia del segreto". - V. citate sentenze n. 333/1991 e n. 282/1990.
Norme citate
- codice penale-Art. 261
- codice penale-Art. 262
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.