Pronuncia 295/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di B.G. ed altri, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 34 dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal predetto giudice con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola
Relatore: Giovanni Maria Flick
Data deposito: Fri Jun 28 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: VARI
Massime
Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Insufficiente specificazione dei presupposti, dei caratteri e dei limiti dei provvedimenti amministrativi che impongono il divieto e possibilità di arbitraria determinazione in concreto della pena - Prospettata lesione del principio di determinatezza della legge penale e del principio di legalità della pena - Riferibilità alla categoria delle notizie riservate dei criteri dettati per le notizie coperte da segreto di stato - Non fondatezza della questione - Auspicabilità di una revisione complessiva della materia.
Norme citate
- codice penale-Art. 261
- codice penale-Art. 262
- legge-Art. 12