Articolo 148 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 111/1996Depositata il 12/04/1996
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 148 cod. pen.. (nella parte in cui non consente la valutazione della pericolosita' sociale del condannato colpito da infermita' psichica, sopravvenuta o preesistente, e non prevede la possibilita' di un ricovero del medesimo attraverso l'applicazione di misure cautelari meno rigide dell'ospedale psichiatrico giudiziario, diversamente da quanto disposto dall'art. 147, comma 1, n. 2 stesso codice per il condannato affetto da grave infermita' fisica), in quanto, postoche' nel caso di specie l'infermita' psichica e' sopravvenuta alla commissione del reato, e sebbene sia condivisibile il non soddisfacente trattamento riservato all'infermita' psichica grave sopravvenuta (specie quando esso e' incompatibile con l'unica misura custodiale attualmente prevista), spetta al legislatore scegliere una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condannati la tutela della salute mentale senza che sia eluso il trattamento penale. - S. nn. 139/1982, 249/1982, 1102/1988; O. n. 333/1994. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice penale-Art. 148
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/1975Depositata il 19/06/1975
L'art. 148 c.p., attribuisce al giudice il potere di sospendere l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura. Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in riferimento alla norma predetta sotto il profilo che essa non prevederebbe alcuna forma d'intervento e di difesa dell'interessato prima della pronunzia del giudice se, come nella specie, non ricorrono nell'ordinanza elementi che consentano di ritenere che le censure mosse dal giudice "a quo" abbiano riferimento a norme diverse, aventi contenuto processuale.
Norme citate
- codice penale-Art. 148
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/1975Depositata il 19/06/1975
Il periodo trascorso in manicomio giudiziario dall'imputato in attesa di giudizio non solo va computato ai fini della custodia preventiva ma, in considerazione di quanto disposto dall'art. 137 c.p., vale anche come espiazione di pena e deve essere quindi detratto dalla durata di questa. Invece, dato il tenore dell'art. 148 c.p., se l'infermita' psichica sopravviene dopo la condanna, il periodo trascorso in manicomio giudiziario non puo' essere in alcun caso computato sulla durata della pena. L'irragionevolezza della disparita' di trattamento derivante dalle norme sopra indicate appare evidente dal momento che in entrambi i casi il ricovero in manicomio giudiziario ha finalita' e caratteristiche identiche e non e' determinato da alcuna causa imputabile al reo. E cio' e' sufficiente, secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, per far ritenere violato l'art. 3 Cost. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermita' psichica, ordini che la pena sia sospesa.
Norme citate
- codice penale-Art. 148
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/1975Depositata il 19/06/1975
La parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., in tali sensi dichiarata, va, in forza dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra parte dello stesso articolo che prevede la sospensione della pena in caso di ricovero in una casa di cura e custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).
Norme citate
- codice penale-Art. 148
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 27
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.