Pronuncia 111/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia sull'istanza proposta da Fettolini Domenico, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito: Fri Apr 12 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 111/96. PENA - CONDANNATO DEFINITIVO AFFETTO DA GRAVE MALATTIA PSICHICA - DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI ORDINARE IL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' DI APPLICARE MISURE DIVERSE IN CASO DI SOGGETTO NON PERICOLOSO SOCIALMENTE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AFFETTI DA MALATTIA FISICA - MANCATA TUTELA DELLA SALUTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 148 cod. pen.. (nella parte in cui non consente la valutazione della pericolosita' sociale del condannato colpito da infermita' psichica, sopravvenuta o preesistente, e non prevede la possibilita' di un ricovero del medesimo attraverso l'applicazione di misure cautelari meno rigide dell'ospedale psichiatrico giudiziario, diversamente da quanto disposto dall'art. 147, comma 1, n. 2 stesso codice per il condannato affetto da grave infermita' fisica), in quanto, postoche' nel caso di specie l'infermita' psichica e' sopravvenuta alla commissione del reato, e sebbene sia condivisibile il non soddisfacente trattamento riservato all'infermita' psichica grave sopravvenuta (specie quando esso e' incompatibile con l'unica misura custodiale attualmente prevista), spetta al legislatore scegliere una equilibrata soluzione che garantisca anche a questi condannati la tutela della salute mentale senza che sia eluso il trattamento penale. - S. nn. 139/1982, 249/1982, 1102/1988; O. n. 333/1994. red.: S. Di Palma