Pronuncia 146/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze sulla richiesta di sospensione della pena inflitta a Negozio Antonio, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; 2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico); 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 148 del codice penale, sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito: Thu Jun 19 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 146/75 A. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - DIFFERIMENTO O SOSPENSIONE DELLA PENA - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO - NON E' ESPRESSAMENTE STABILITA - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE - GARANZIA DELL'INTERVENTO E DELL'ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 148 c.p., attribuisce al giudice il potere di sospendere l'esecuzione della pena ma nulla dispone in ordine alla procedura. Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. in riferimento alla norma predetta sotto il profilo che essa non prevederebbe alcuna forma d'intervento e di difesa dell'interessato prima della pronunzia del giudice se, come nella specie, non ricorrono nell'ordinanza elementi che consentano di ritenere che le censure mosse dal giudice "a quo" abbiano riferimento a norme diverse, aventi contenuto processuale.

Parametri costituzionali

SENT. 146/75 B. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - PROVVEDIMENTO DI RICOVERO IN MANICOMIO GIUDIZIARIO DEL CONDANNATO CADUTO IN STATO DI INFERMITA' PSICHICA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE DELLA PENA E CONSEGUENTE NON COMPUTAZIONE DEL PERIODO DI TEMPO AI FINI DELL'ESPIAZIONE DELLA PENA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO CHE NEL CORSO DEL PROCESSO VENGA A TROVARSI IN ANALOGA SITUAZIONE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Il periodo trascorso in manicomio giudiziario dall'imputato in attesa di giudizio non solo va computato ai fini della custodia preventiva ma, in considerazione di quanto disposto dall'art. 137 c.p., vale anche come espiazione di pena e deve essere quindi detratto dalla durata di questa. Invece, dato il tenore dell'art. 148 c.p., se l'infermita' psichica sopravviene dopo la condanna, il periodo trascorso in manicomio giudiziario non puo' essere in alcun caso computato sulla durata della pena. L'irragionevolezza della disparita' di trattamento derivante dalle norme sopra indicate appare evidente dal momento che in entrambi i casi il ricovero in manicomio giudiziario ha finalita' e caratteristiche identiche e non e' determinato da alcuna causa imputabile al reo. E cio' e' sufficiente, secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, per far ritenere violato l'art. 3 Cost. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermita' psichica, ordini che la pena sia sospesa.

Parametri costituzionali

SENT. 146/75 C. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - CONDANNATO RICOVERATO IN UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA OVVERO IN UN MANICOMIO COMUNE - SOSPENSIONE DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.

La parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 148 c.p., in tali sensi dichiarata, va, in forza dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, estesa anche all'altra parte dello stesso articolo che prevede la sospensione della pena in caso di ricovero in una casa di cura e custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).

Parametri costituzionali