Pronuncia 146/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze sulla richiesta di sospensione della pena inflitta a Negozio Antonio, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; 2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 148 del codice penale, nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico); 3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 148 del codice penale, sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito: Thu Jun 19 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 146/75 A. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - DIFFERIMENTO O SOSPENSIONE DELLA PENA - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO - NON E' ESPRESSAMENTE STABILITA - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEGLI INCIDENTI DI ESECUZIONE - GARANZIA DELL'INTERVENTO E DELL'ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 146/75 B. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - PROVVEDIMENTO DI RICOVERO IN MANICOMIO GIUDIZIARIO DEL CONDANNATO CADUTO IN STATO DI INFERMITA' PSICHICA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA - SOSPENSIONE DELLA PENA E CONSEGUENTE NON COMPUTAZIONE DEL PERIODO DI TEMPO AI FINI DELL'ESPIAZIONE DELLA PENA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO CHE NEL CORSO DEL PROCESSO VENGA A TROVARSI IN ANALOGA SITUAZIONE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 146/75 C. REATI E PENE - ESECUZIONE DELLA PENA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - COD. PEN., ART. 148 - INFERMITA' PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO - CONDANNATO RICOVERATO IN UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA OVVERO IN UN MANICOMIO COMUNE - SOSPENSIONE DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 27