Articolo 285 - CODICE PENALE
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(Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. (5)(92)((96a))
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⚖️Casi giudiziari famosi collegati a questo articolo
Fatti del G8 di Genova2001
Accusa mossa ad alcuni manifestanti per le devastazioni durante il summit internazionale.
Scontri No TAV2011
Accuse formulate in vari processi contro attivisti per gli scontri in Val di Susa.
Questi casi sono stati selezionati per la loro rilevanza storica e giuridica rispetto all'articolo.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.