Articolo 285 - CODICE PENALE
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(Devastazione, saccheggio e strage)
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito con la morte. (5)(92)((96a))
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