Articolo 333 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 145/1988Depositata il 02/02/1988
La titolarita` del diritto di sciopero spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli autonomi, come si evince dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione citata dal giudice a quo. (Manifesta infonda- tezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 333 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.). - cfr. S. n. 222/1975.
Norme citate
- codice penale-Art. 333
Parametri costituzionali
Pronuncia 46/1958Depositata il 02/07/1958
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuita' e la regolarita', sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimita' costituzionale del citato art. 333, bensi' di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non puo' trovare applicazione allorche' l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.
Norme citate
- codice penale-Art. 333
Parametri costituzionali
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